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Il “processo” alla vittima: revenge porn e victim blaming

  • Immagine del redattore: Giulia Dovier
    Giulia Dovier
  • 16 set 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Il fenomeno del revenge porn, di cui si sente frequentemente parlare negli ultimi tempi, non è in realtà un comportamento delittuoso di così nuova manifestazione, ma è stato integrato tra le fattispecie di reato (art. 612-ter c.p.) solo in tempi recenti, in particolare dal 2019, all’interno della normativa del Codice Rosso. In precedenza questa tipologia di reato infatti, non aveva una propria regolamentazione peculiare, ma veniva ricompresa in altre categorie.

Il termine revenge porn, che tradotto in modo letterale significa “vendetta pornografica”, consiste nel propagare immagini e/o video con contenuti sessuali espliciti, senza che la persona coinvolta abbia prestato un valido consenso alla loro diffusione, e con l’intenzione di cagionare un danno alla vittima.


Tale fenomeno rappresenta a tutti gli effetti una tipologia di violenza; McGlynn e Rackley (2017) la definiscono infatti “abuso sessuale basato sulle immagini” proprio per porre l’attenzione sull’impatto psico-fisico distruttivo e pervasivo che tale condotta determina nella persona che la subisce.


Le caratteristiche dell’abuso sessuale basato sulle immagini

Tale tipo di violenza presenta degli aspetti caratterizzanti, tra cui:

  • l’aspetto ritorsivo: i contenuti multimediali vengono condivisi con volontà di vendetta;

  • intenzionalità lesiva: la diffusione di immagini a contenuto sessuale non consensuali ha lo scopo primario di ledere la vittima;

  • l’illusione del mantenimento del controllo sul partner: tramite la violenza e l’umiliazione agite mediante il revenge porn viene riconquistato il potere e il controllo sul partner o sull’ex partner, perduto in seguito al suo allontanamento o al termine della relazione per sua volontà.


La vittimizzazione secondaria

Uno tra gli aspetti maggiormente preoccupanti che ha a che fare con il revenge porn, ma anche con altre tipologie di violenza, in particolare di tipo sessuale, è quello legato al victim blaming o colpevolizzazione della vittima. Questo meccanismo è particolarmente dannoso in quanto determina il processo di vittimizzazione secondaria.


Con tale concetto si intende il fenomeno per il quale una vittima di violenza diviene vittima due volte, in quanto le vengono attribuite in modo implicito o esplicito delle responsabilità che possono aver favorito la commissione del reato a suo carico.

Ad esempio, nel caso del revenge porn, affermare alla vittima che “avrebbe potuto evitare di ritrarsi in comportamenti sessualizzati e/o di inviare le immagini” è un modo con cui si fa ricadere parte della responsabilità sulla vittima stessa, determinando un carico ulteriore di sofferenza causato dal rivivere nuovamente l’esperienza traumatica.

Succede che la persona lesa sperimenti un atteggiamento di insufficiente attenzione e tutela anche da parte di coloro che dovrebbero garantire la sua protezione.


Il processo insito nella vittimizzazione secondaria è estremamente dannoso poiché, oltre ad acutizzare le problematiche causate dall’abuso, può avere anche una funzione deterrente alla denuncia; proprio a causa del timore del giudizio legato ai falsi miti dello stupro, ancora oggi molto diffusi, tante vittime infatti, non dichiarano le violenze subite.



Bibliografia e sitografia:

  • Fanci, G. (2012). La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari. Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, (3), 53-66.

  • McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-Based Sexual Abuse. Oxford Journal Of Legal Studies, 37(3), 534-561. 

  • Gabriele di Giuseppe, 11 settembre 2019 “ Il contrasto al c.d. “revenge porn”: tra violenza di genere e uso illecito della rete” https://www.diritto.it/il-contrasto-al-c-d-revenge-porn-tra-violenza-di-genere-e-uso-illecito-della-rete/

  • Raffaella Mendicino, settembre 2015 “La vittimizzazione secondaria” https://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/#:~:text=Ad%20onor%20del%20vero%20solo,ricerca%20ed%20attuazione%20di%20ogni

 
 

Dott.ssa Giulia Dovier

Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi del FVG (n. 2235)

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